Art. 51.
(Modifica dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. L'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

          a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

          b) dal coniuge o dalla persona che abbia contratto un'unione registrata o un'unione civile con il genitore, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge, dell'altro contraente dell'unione registrata o dell'altra parte dell'unione civile;

          c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

 

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          d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

      2. L'adozione, nei casi indicati al comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
      3. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».